(art. 6 cpv. 2 LM)15
Alle persone attribuite e alle persone assegnate si applicano i principi seguenti:
prestano servizio militare non armato; a meno che per l’esercizio della funzione sussista la necessità di essere armati e la persona possa comprovare un’istruzione al tiro adeguata;
prestano il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione al più tardi fino al compimento del 65° anno d’età; sono fatte salve le persone di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera d;
fatto salvo l’articolo 6, possono essere chiamate a prestare servizio d’istruzione per singole giornate;
assolvono un’istruzione militare di base minima, sempre che in precedenza non abbiano già prestato un’istruzione militare di base equivalente;
alla fine di tale istruzione sono promosse al grado di soldato, se non rivestono già un grado militare svizzero;
non possono essere proposte per l’assunzione di un grado superiore e non possono essere promosse; tuttavia possono essere nominate ufficiali specialisti conformemente all’articolo 80; gli ufficiali prosciolti dall’obbligo di prestare servizio militare possono essere attribuiti all’esercito, possono essere proposti per l’assunzione di un grado superiore e possono essere promossi.
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Le persone che hanno prestato un servizio di promovimento della pace possono prestare servizio secondo i principi indicati nel capoverso 1 oppure assolvere una carriera di milizia secondo l’allegato 2.18