(art. 103 cpv. 1 LM)
Nel caso di una carenza di effettivi, in via eccezionale i militari possono essere incorporati in una funzione per la quale nelle tabelle degli effettivi regolamentari è previsto un grado inferiore o superiore.
Un’incorporazione in una funzione di un grado superiore può avvenire soltanto in sostituzione o ad interim.
Ai sottufficiali di professione si applica l’allegato 4.