Nella presente ordinanza s’intendono per:
impieghi sussidiari di sicurezza dell’esercito:
il sostegno agli organi civili di polizia
per la protezione di persone e beni degni di particolare protezione (art. 67 cpv. 1 lett. b LM),
per la protezione dei confini nazionali (art. 67 cpv. 1 lett. e LM), nonché
per il servizio d’ordine (art. 83 LM);
organi civili di polizia:
i membri dei corpi civili di polizia o di servizi civili della Confederazione o dei Cantoni con poteri di polizia.