Se le esigenze militari e il livello dell’istruzione lo consentono o lo richiedono, le Forze aeree possono, mediante istruzioni, ridurre del 30 per cento al massimo o aumentare del 25 per cento al massimo il numero delle ore di volo di cui all’articolo 44.
Art. 45 – Ore di volo
Art. 45
Ore di volo
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.07.2022
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Art. 45 Ore di volo Se le esigenze militari e il livello dell’istruzione lo consentono o lo richiedono, le Forze aeree possono, mediante istruzioni, ridurre del 30 per cento al massimo o aumentare del 25 per cento al massimo il numero delle ore di volo di cui all’articolo 44. Capitolo 5: Operatori d
- SR-Nummer
- SR 512.271.1
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 21.03.2022
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale