L’indennità annuale giusta l’articolo 17 OSVM è pagata mensilmente in rate uguali.
In caso di interruzioni dell’allenamento, il pagamento delle rate mensili ha luogo soltanto se l’interessato ha ripreso il servizio di volo, il servizio di volo con ricognitori telecomandati o il servizio di lancio con il paracadute nell’anno civile in questione. Le rate mensili trattenute sono pagate dopo la ripresa del relativo servizio.