Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) assicura la vigilanza e il controllo sull’attività volontaria fuori del servizio sostenuta dalla Confederazione e svolta nelle società militari o nelle associazioni militari mantello riconosciute, nonché nelle società e nelle sezioni loro affiliate.
Art. 3 – Vigilanza e controllo
Art. 33
Vigilanza e controllo
- 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4313).
- Contesto dell’atto
- SR 512.30 · OASAM · Ordinanza · Consolidation: 512.30 - 2020-01-01
- Percorso della struttura
- Sezione 1: Disposizioni generali
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2020
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Art. 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4313). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4313). Vigilanza e controllo Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello
- SR-Nummer
- SR 512.30
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 26.11.2003
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale