Il diritto alla riscossione di un contributo per la formazione sussiste di principio fino al termine dell’obbligo di prestare servizio militare secondo l’articolo 13 LM.
Si deroga a tale principio nel caso di:
militari in ferma continuata: il diritto cessa al raggiungimento del limite d’età del grado corrispondente conformemente all’articolo 13 capoverso 1 LM;
proscioglimento anticipato dall’obbligo di prestare servizio militare per inidoneità al servizio: il diritto cessa con l’accertamento, da parte della Commissione per la visita sanitaria, dell’inidoneità al servizio,
eccetto in caso di
infortuni
causati dal servizio militare
;
militari che presentano una domanda di ammissione al servizio civile: il diritto cessa con la presentazione della domanda di ammissione al servizio civile;
esenzione dal servizio secondo l’articolo 18 LM: durante il periodo di esenzione dal servizio non sussiste alcun diritto alla riscossione del contributo per la formazione;
esclusione dall’esercito secondo l’articolo 22 LM: durante il periodo di esclusione non sussiste alcun diritto alla riscossione del contributo per la formazione;
degradazione secondo l’articolo 22a LM: il diritto decade con la degradazione.
Il diritto al contributo per la formazione è personale e non può essere trasferito a terzi.
I contributi per la formazione non riscossi entro il termine del periodo di validità del diritto decadono.