In deroga all’articolo 4 capoverso 2 e all’allegato 1
a
numero 1.10.1 dell’ordinanza del 16 dicembre 2009
sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS, i dati dei membri dello Stato maggiore concernenti le conoscenze
particolari
acquisite nella vita civile, come lingue o formazione particolare, possono essere rilevati senza previo consenso delle persone interessate.