Hanno diritto a invii e prestazioni che beneficiano della franchigia di porto le persone e gli organi seguenti:
i militari in servizio e i militari che non sono in servizio;
gli organi di comando dell’esercito:
il comando degli stati maggiori e delle unità dell’esercito,
il comando delle scuole e dei corsi militari;
i membri del Servizio della Croce Rossa.