L’ordinanza del 19 ottobre 19943 sul Servizio della Croce Rossa è abrogata.
Art. 14 – Diritto previgente: abrogazione
Art. 14
Diritto previgente: abrogazione
- 3 [RU 1994 2462, 1995 4317, 1999 589]
- Contesto dell’atto
- SR 513.52 · OSCR · Ordinanza · Consolidation: 513.52 - 2006-11-01
- Percorso della struttura
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.11.2006
Versioni linguistiche disponibili
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
Categorie di valutazione
Navigazione nell’atto
Caricamento della struttura completa
Il contenuto richiesto è già disponibile. Gli articoli, gli allegati e gli altri nodi della struttura vengono ora aggiunti integralmente.
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
rechtundgesetz.ch offre orientamento e ricerca nelle informazioni giuridiche pubblicamente accessibili, ma non consulenza legale.
Leggi il contenuto RS
Leggi il contenuto RS
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contesto dell’atto
- Percorso della struttura
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 14 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 19 ottobre 1994 [RU 1994 2462, 1995 4317, 1999 589] sul Servizio della Croce Rossa è abrogata. [RU 1994 2462, 1995 4317, 1999 589]
- SR-Nummer
- SR 513.52
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 29.09.2006
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale