Se la Confederazione chiama in servizio una truppa per il servizio d’ordine, il Consiglio federale, su proposta del DDPS o del comandante in capo dell’esercito, impartisce per scritto al comandante il mandato per l’impiego.
Se la Confederazione emana la chiamata in servizio a richiesta di un Cantone, il Consiglio federale può autorizzare il Governo cantonale a impartire il mandato per l’impiego. In tal caso, il Governo cantonale consulta il DDPS o il comandante in capo dell’esercito e impartisce per scritto il mandato al comandante.
Il mandato regola segnatamente:
le competenze degli organi civili e militari interessati;
i dettagli concernenti i rapporti di subordinazione per l’impiego;
i poteri di polizia e l’uso delle armi nell’ambito dell’ordinanza del 26 ottobre 19943 concernente i poteri di polizia dell’esercito;
i rapporti di servizio con le autorità civili.