Consolidation: 513.75 - 2019-01-01
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Introduzione dell’atto
Preambolo e introduzione dell’atto ufficiale.
513.75 Ordinanzasull’aiuto militare in caso di catastrofe in Svizzera(OAMC)del 21 novembre 2018 (Stato 1° gennaio 2019) Il Consiglio federale svizzero,visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995RS 510.10,ordina:
- SR-Nummer
- SR 513.75
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2019
- Data del documento
- 21.11.2018
- Fonte
- Fedlex
- Importato/verificato il
- 21.09.2026
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale
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Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
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Articoli13
Art. 1 – Campo d’applicazioneArt. 1 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina l’impiego di mezzi militari per l’aiuto in caso di catastrofe in Svizzera. 2 Per mettere a disposizione mezzi militari in seguito a una catastrofe si applic…
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Art. 2 – PrincipioArt. 2 Principio L’aiuto in caso di catastrofe può essere prestato quando un evento provoca perdite e danni che eccedono i mezzi e le possibilità delle autorità civili interessate e quest’ultime non sono più in grado di…
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Art. 3 – Mezzi dell’aiuto militare in caso di catastrofeArt. 3 Mezzi dell’aiuto militare in caso di catastrofe L’aiuto militare in caso di catastrofe consiste: a. nel consigliare le autorità civili o gli organi da loro designati; b. nel mettere a disposizione materiale e ins…
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Art. 4 – Impiego della truppaArt. 4 Impiego della truppa 1 Un impiego della truppa entra in considerazione segnatamente per: a. salvare e proteggere persone e animali, nonché eventualmente beni; b. prestare aiuto alla popolazione isolata; c. conten…
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Art. 5 – Domanda d’aiutoArt. 5 Domanda d’aiuto 1 L’aiuto è prestato previa domanda. 2 La domanda d’aiuto dell’autorità civile deve contenere: a. indicazioni in merito all’aiuto di cui l’autorità civile ha bisogno; b. la prova che l’autorità ci…
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Art. 6 – Procedura e decisioneArt. 6 Procedura e decisione 1 L’autorità civile inoltra la sua domanda al Comando Operazioni (Cdo Op). Quest’ultimo prepara la decisione all’attenzione del DDPS. 2 Se per ragioni di tempo è richiesto un intervento rapi…
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Art. 7 – Genere dell’impiegoArt. 7 Genere dell’impiego Gli impieghi ai sensi della presente ordinanza sono compiuti come servizio d’appoggio.
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Art. 8 – Competenze e rapporti gerarchiciArt. 8 Competenze e rapporti gerarchici 1 L’autorità civile decide in merito all’impiego dei mezzi e al compito, d’intesa con il Cdo Op o, nel caso dell’articolo 6 capoverso 3, d’intesa con il generale. 2 Il Cdo Op o, n…
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Art. 9 – Materiale dell’esercitoArt. 9 Materiale dell’esercito 1 Nell’impiego, la truppa dispone del materiale in sua dotazione. 2 La truppa può chiedere materiale supplementare per il tramite del Cdo Op.
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Art. 10 – CostiArt. 10 Costi 1 L’aiuto in caso di catastrofe è di regola gratuito. 2 Il DDPS decide in merito alle eccezioni.
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Art. 11 – EsecuzioneArt. 11 Esecuzione 1 Il DDPS è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza. 2 Il capo dell’esercito può emanare istruzioni tecniche.
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Art. 12 – Abrogazione di un altro atto normativoArt. 12 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 29 ottobre 2003 [RU 2003 3997] sull’aiuto militare in caso di catastrofe in Svizzera è abrogata. [RU 2003 3997]
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Art. 13 – Entrata in vigoreArt. 13 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
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Consolidation: 513.75 - 2019-01-01
- SR-Nummer
- SR 513.75
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 21.11.2018
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale