I compiti e le competenze dei servizi richiedenti sono retti dall’articolo 16 e dall’allegato 1 dell’ordinanza del 24 ottobre 20123 concernente l’organizzazione degli acquisti pubblici dell’Amministrazione federale (OOAPub).
I servizi richiedenti comunicano il loro fabbisogno al servizio d’acquisto centrale di volta in volta competente mediante un avviso di fabbisogno. L’avviso di fabbisogno contiene:
i requisiti;
l’entità dell’acquisto;
la dichiarazione che sono stati considerati gli aspetti legati all’esercizio nella fase di utilizzazione, finanziamento compreso.
Il
servizio d’acquisto può esigere ulteriori documenti.