La presente ordinanza disciplina:
l’immatricolazione, la consegna, la gestione e l’utilizzazione di veicoli della Confederazione nonché l’impiego di veicoli di rappresentanza e di veicoli con protezione speciale;
la formazione, l’impiego e gli obblighi degli impiegati federali, personale militare compreso, che guidano veicoli della Confederazione, sempreché la normativa applicabile al personale o le condizioni di assunzione non dispongano altrimenti;
il comportamento in caso di incidente della circolazione e la liquidazione dei sinistri in rapporto con l’impiego di veicoli della Confederazione e di veicoli privati utilizzati per ragioni di servizio;
l’acquisizione (acquisto, noleggio, leasing), la manutenzione e la messa fuori servizio di veicoli dell’amministrazione;
il rifornimento di energia motrice.