Il conducente deve controllare o far controllare lo stato del veicolo ad ogni messa in marcia e inoltre almeno una volta al giorno in caso di viaggi prolungati.
Art. 10 – Controllo della sicurezza
Art. 10
Controllo della sicurezza
- Percorso della struttura
- Sezione 2: Consegna e impiego di veicoli della Confederazione
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.04.2024
Versioni linguistiche disponibili
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
Categorie di valutazione
Navigazione nell’atto
Caricamento della struttura completa
Il contenuto richiesto è già disponibile. Gli articoli, gli allegati e gli altri nodi della struttura vengono ora aggiunti integralmente.
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
rechtundgesetz.ch offre orientamento e ricerca nelle informazioni giuridiche pubblicamente accessibili, ma non consulenza legale.
Leggi il contenuto RS
Leggi il contenuto RS
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contesto dell’atto
- Percorso della struttura
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 10 Controllo della sicurezza Il conducente deve controllare o far controllare lo stato del veicolo ad ogni messa in marcia e inoltre almeno una volta al giorno in caso di viaggi prolungati. Sezione 2: Consegna e impiego di veicoli della Confederazione
- SR-Nummer
- SR 514.31
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 23.02.2005
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale