È vietato:
sviluppare, fabbricare, procurare, acquistare, fornire ad altri, importare, esportare, far transitare, depositare munizioni a grappolo o disporne in altro modo;
indurre altri a commettere uno degli atti di cui alla lettera a;
favorire la commissione di uno degli atti di cui alla lettera a.
Il capoverso 1 si applica anche ai piccoli ordigni esplosivi appositamente concepiti per essere disseminati o rilasciati da un dispenser fissato a un aeromobile.
È permesso conservare, acquistare o trasferire un numero limitato di munizioni a grappolo per lo sviluppo di tecniche di rilevazione, rimozione o distruzione delle munizioni a grappolo, per la formazione a tali tecniche e per lo sviluppo di contromisure relative alle munizioni a grappolo. Il numero di queste munizioni non deve tuttavia eccedere il minimo assolutamente necessario ai fini summenzionati.