Sulla fabbricazione, l’acquisto, la vendita, la mediazione o qualsiasi altra forma di commercio di materiale bellico come pure la conclusione di contratti giusta l’articolo 20 LMB deve essere tenuta una contabilità. Essa deve permettere di accertare in ogni momento:
le entrate, le uscite, le scorte di materiale bellico;
i nomi e gli indirizzi dei fornitori, dei clienti e dei contraenti;
le date e gli oggetti delle transazioni commerciali.
I documenti seguenti devono poter essere prodotti per dieci anni quali giustificativi contabili:
le fatture dei fornitori;
le copie delle fatture inviate ai clienti e ai contraenti; in caso di pagamento in contanti, una dichiarazione firmata dal cliente con la quale certifica di aver ricevuto la merce;
i contratti inerenti alle transazioni di beni immateriali, «know-how» compreso, concernenti materiale bellico;
i documenti di trasporto con indicazione dei Paesi di transito.