Per ogni alienazione di un’arma o di una parte essenziale di arma per la quale non è necessario il permesso d’acquisto di armi (art. 10) dev’essere stipulato un contratto scritto. Ogni parte deve conservare il contratto per almeno dieci anni.
Il contratto deve contenere le indicazioni seguenti:
cognome, nome, data di nascita, indirizzo e firma della persona che aliena l’arma o la parte essenziale di arma;
cognome, nome, data di nascita, indirizzo e firma della persona che acquista l’arma o la parte essenziale di arma;
tipo, fabbricante, designazione, calibro, numero dell’arma, nonché data e luogo dell’alienazione;
tipo e numero del documento ufficiale di legittimazione dell’acquirente dell’arma o della parte essenziale di arma oppure, in caso di alienazione di un’arma da fuoco, copia del documento di legittimazione;
un’indicazione sul trattamento di dati personali in relazione con il contratto secondo le disposizioni federali o cantonali in materia di protezione dei dati, se sono alienate armi da fuoco.
Chiunque entra in possesso di un’arma da fuoco o di una parte essenziale di arma ai sensi dell’articolo 10 mediante acquisto per successione ereditaria deve trasmettere, entro sei mesi, le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere a–d al servizio di comunicazione, eccetto che, entro tale termine, gli oggetti vengano alienati a una persona legittimata all’acquisto.48
È competente il servizio di comunicazione del Cantone di domicilio dell’acquirente o, per le persone domiciliate all’estero, il servizio di comunicazione del Cantone in cui l’arma da fuoco è stata acquistata.