L’autorità competente procede al sequestro di:
armi portate da persone non legittimate;
armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni in possesso di persone per le quali sussiste un motivo d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 o di persone non legittimate all’acquisto o al possesso;
oggetti pericolosi portati abusivamente;115
armi da fuoco, loro parti essenziali o relativi accessori, non contrassegnati conformemente all’articolo 18a;
unità elementari d’imballaggio delle munizioni, non contrassegnate conformemente all’articolo 18b;
caricatori ad alta capacità di colpi e dell’arma da fuoco corrispondente in possesso di persone non legittimate all’acquisto o al possesso.
Se sequestra armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, caricatori ad alta capacità di colpi e l’arma da fuoco corrispondente, munizioni o elementi di munizioni, nonché oggetti pericolosi a una persona che non ne è il legittimo proprietario, l’autorità competente li restituisce al legittimo proprietario qualora non sussista un motivo d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2.119
Se l’autorità competente sequestra armi da fuoco secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettere b–d che non sono registrate nel sistema d’informazione cantonale sull’acquisto di armi da fuoco di cui all’articolo 32acapoverso 2 o il cui legittimo possesso non è stato notificato ai sensi dell’articolo 42b o per cui la prova ai sensi dell’articolo 28d capoverso 3 non è stata fornita, il possessore deve presentare, entro tre mesi, una domanda di rilascio di un’autorizzazione eccezionale ai sensi degli articoli 28c–28e o alienare le armi da fuoco a una persona legittimata.120
Se l’autorità competente sequestra caricatori ad alta capacità di colpi e l’arma da fuoco corrispondente, il possessore deve presentare, entro tre mesi, una domanda di rilascio di un’autorizzazione eccezionale ai sensi degli articoli 28c–28e per l’arma da fuoco o alienare gli oggetti a una persona legittimata.121
L’autorità competente confisca definitivamente gli oggetti se:
esiste il rischio di utilizzazione abusiva, in particolare se persone sono state minacciate o ferite con tali oggetti;
si tratta di oggetti di cui al capoverso 1 lettere d ed e che sono stati fabbricati o introdotti sul territorio svizzero dopo il 28 luglio 2010; o
L’autorità competente comunica all’Ufficio centrale la confisca definitiva di armi, unitamente alla designazione esatta delle armi.
Il Consiglio federale disciplina la procedura per i casi in cui la restituzione non è possibile.