(art. 31c LArm)
L’Ufficio centrale Armi svolge in particolare i compiti seguenti:
verifica l’autenticità di attestazioni estere e rilascia attestazioni ufficiali (art. 6b cpv. 2 e 9a cpv. 2 LArm);
rilascia bollette di scorta (art. 22b cpv. 1 LArm);
trasmette informazioni a Stati esteri, informa le autorità cantonali competenti e comunica dati (art. 22b cpv. 5, 24 cpv. 4 e 32c LArm);
rilascia e rinnova le autorizzazioni (art. 24 cpv. 3, 24a–24c, 25 cpv. 2 e 25a LArm) e, su richiesta, attesta di aver rilasciato o rinnovato un’autorizzazione;
fornisce consulenza alle autorità d’esecuzione (art. 31c cpv. 2 lett. a LArm), all’amministrazione e ai cittadini;
rilascia autorizzazioni quadro a compagnie aeree estere (art. 31c cpv. 2 lett. f LArm);
tratta le richieste di rintracciamento presentate da autorità svizzere o estere e funge da servizio di contatto per le questioni tecniche e operative in tale ambito (art. 31ccpv. 2 lett. bbis LArm);
gestisce le seguenti banche dati:
le banche dati di cui all’articolo 32a capoverso 1 LArm,
la banca dati DANTRAG (art. 59a);
attribuisce il numero di contrassegno ai titolari di patenti di commercio di armi (art. 28a);
coordina le attività delle autorità cantonali d’esecuzione e riceve in particolare informazioni dalle autorità cantonali sulla loro prassi in materia di autorizzazioni;
emana direttive ed elabora documenti d’esame per la patente di commercio di armi e per il permesso di porto di armi;
mette a disposizione delle autorità cantonali competenti, sotto forma elettronica, i moduli previsti dalla legge.