(art. 4 cpv. 1 lett. c LArm)
I coltelli sono considerati armi se:
hanno una lama a molla o altri meccanismi di apertura, utilizzabili con una sola mano;
la lunghezza totale del coltello aperto è superiore a 12 cm; e
la lama ha una lunghezza superiore a 5 cm.
I coltelli a farfalla sono considerati armi se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 lettere b e c.
I coltelli da lancio e i pugnali sono considerati armi se hanno una lama fissa, appuntita, simmetrica e di lunghezza superiore a 5 cm e inferiore a 30 cm.