Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) può incaricare ufficiali della giustizia militare di eseguire inchieste amministrative nell’esercito o nell’amministrazione militare.
Art. 3 – Compito
- Contesto dell’atto
- SR 516.41 · O-GM · Ordinanza · Consolidation: 516.41 - 2018-01-01
- Percorso della struttura
- Sezione 2: Compito
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2018
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Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
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- Percorso della struttura
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
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Art. 3 1 La giustizia militare opera sia in qualità di autorità amministrativa sia in qualità di autorità penale nel quadro delle sue competenze secondo il CPM, la PPM, l’OGPMRS 322.2 e l’ordinanza del 22 novembre 2017RS 512.21 concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM). RS 322.2 RS
- SR-Nummer
- SR 516.41
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 22.11.2017
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale