La SG-DDPS è competente per le decisioni e i compiti seguenti:
su richiesta dell’Aggruppamento D e previa consultazione del DFAE, decide in merito all’importo dell’indennità d’impiego e in merito all’adeguamento dell’importo dell’indennità d’impiego in caso di mutamento delle condizioni d’impiego o dei rischi;
su richiesta dell’Aggruppamento D, può concedere al personale impiegato una settimana di vacanza supplementare a partire dal compimento del 50esimo anno di età se l’impiego dura a lungo e le condizioni d’impiego sono difficoltose;
su richiesta dell’Aggruppamento D e d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, conclude assicurazioni complementari adeguate le cui prestazioni relative alle spese di cura, all’invalidità e al decesso superano quelle dell’assicurazione militare;
su richiesta dell’Aggruppamento D, può versare al personale impiegato un’indennità di 5000 franchi al massimo per gli oggetti personali danneggiati, rubati o persi a causa dell’impiego e senza colpa della persona interessata, sempre che il danno non sia risarcito da terzi;
d’intesa con il DFAE, può autorizzare in singoli casi persone che partecipano o hanno partecipato a un impiego, a divulgare a titolo eccezionale esperienze di servizio.