I Cantoni disciplinano in particolare l’istruzione, la condotta e gli interventi delle organizzazioni partner della protezione della popolazione nonché di altri enti e organizzazioni.
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 14 Compiti generali 1 I Cantoni disciplinano in particolare l’istruzione, la condotta e gli interventi delle organizzazioni partner della protezione della popolazione nonché di altri enti e organizzazioni. 2 Disciplinano la collaborazione intercantonale. Titolo secondo: Protezione della popolaz