Gli organi competenti della Confederazione e i Cantoni sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza nell’ambito delle loro competenze.
L’UFPP disciplina l’esecuzione dell’articolo 52 d’intesa con l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Esso esercita la vigilanza sui Cantoni e i Comuni nel settore della protezione civile.