L’organo cantonale responsabile della protezione civile decide in merito all’autorizzazione degli interventi di pubblica utilità a livello cantonale, regionale e comunale e stabilisce la ripartizione dei costi tra Cantone, Comuni e richiedente.
Art. 57 – Decisione
Art. 57
Decisione
- Contesto dell’atto
- SR 520.11 · OPCi · Ordinanza · Ordinanza sulla protezione civile (OPCi)
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.06.2026
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Art. 57 Decisione L’organo cantonale responsabile della protezione civile decide in merito all’autorizzazione degli interventi di pubblica utilità a livello cantonale, regionale e comunale e stabilisce la ripartizione dei costi tra Cantone, Comuni e richiedente. Capitolo 6: Interventi di pubblica ut
- SR-Nummer
- SR 520.11
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 11.11.2020
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale