I Cantoni possono stabilire che, in casi particolari, al posto di realizzare un rifugio debbano essere versati contributi sostitutivi; ciò vale in particolare per edifici ubicati in zone particolarmente minacciate.
Se nel caso di un ampliamento, una sopraelevazione, una ristrutturazione o un cambiamento di destinazione la costruzione di un rifugio risultasse sproporzionata o impossibile, l’obbligo di costruire un rifugio può essere adempiuto con il versamento di un contributo sostitutivo.18
I Cantoni possono stabilire che in edifici isolati, abitati solo saltuariamente, non siano realizzati rifugi e che non vengano versati i corrispondenti contributi sostitutivi.19
L’UFPP può stabilire condizioni quadro per le eccezioni dall’obbligo di costruire rifugi.