La presente ordinanza disciplina la collaborazione e il coordinamento nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne:
gli organi tecnici trasversali delle autorità;
le organizzazioni d’intervento specializzate della Confederazione;
la Centrale nazionale d’allarme (CENAL);
i sistemi di comunicazione comuni alla Confederazione, ai Cantoni e a terzi;
l’inventario degli oggetti delle infrastrutture critiche;
l’istruzione.
Disciplina inoltre i sistemi federali per l’allerta, l’allarme e l’informazione della popolazione in caso d’evento.