Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 19 Durata 1 Allarme e allerta possono avere una durata limitata o illimitata. 2 L’allarme o l’allerta di durata illimitata deve essere revocata dall’organo competente non appena il pericolo è cessato. Capitolo 3: Allerta, allarme e informazione in caso d’evento / Sezione 1: Disposizioni general