Ogni impianto d’accumulazione ai sensi dell’articolo 11 della legge federale del 1° ottobre 20108 sugli impianti di accumulazione deve disporre di una centrale d’allarme acqua.
La centrale d’allarme acqua deve essere ubicata fuori dall’area d’inondazione, nei pressi dell’impianto d’accumulazione e con vista sull’opera di sbarramento.
Se l’opera di sbarramento non è visibile dalla centrale d’allarme acqua, è necessario un posto d’osservazione protetto supplementare.
A partire dal livello di pericolo 3 (art. 24 cpv. 1), la centrale d’allarme acqua o il posto d’osservazione deve prevedere la presenza di personale.