I gestori degli impianti d’accumulazione classificano i pericoli derivanti dagli impianti d’accumulazione secondo la scala di cui all’articolo 24 capoverso 1.
Quando viene raggiunto il livello di pericolo 3, allertano i servizi cantonali competenti.
Quando viene raggiunto il livello di pericolo 4, i servizi competenti si attivano come segue:
il gestore dell’impianto d’accumulazione allerta il servizio cantonale competente;
il servizio cantonale competente attiva l’allarme generale e impartisce le istruzioni di comportamento alla popolazione.
Quando viene raggiunto il livello di pericolo 5, i servizi competenti si attivano come segue:
il gestore dell’impianto d’accumulazione attiva l’allarme acqua e allerta il servizio cantonale competente;
il servizio cantonale competente attiva, se del caso, l’allarme generale nella zona discosta e impartisce le istruzioni di comportamento alla popolazione; e
il servizio cantonale competente attiva l’allarme acqua nella zona contigua se il gestore dell’impianto d’accumulazione ne è impossibilitato.
Il servizio cantonale competente informa la CENAL sull’adeguamento del livello di pericolo a partire dal livello 3; la CENAL informa a sua volta l’UFE.