Sui loro fondi, i proprietari e i locatari sono tenuti a tollerare:
le attività ufficiali necessarie nell’ambito della protezione della popolazione;
le infrastrutture d’allerta e d’allarme;
le infrastrutture dei sistemi di comunicazione congiunti di Confederazione, Cantoni e terzi.
Per gli immobili privati, la Confederazione versa un indennizzo adeguato per l’eventuale deprezzamento, l’utilizzo dell’ubicazione e le spese di elettricità. L’indennizzo è versato una tantum e ammonta al massimo a 5000 franchi per una durata di utilizzo di 25 anni. L’uso di immobili di proprietà dei Cantoni e dei Comuni non è indennizzato.
Le restrizioni della proprietà e la responsabilità per infrastrutture del sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza sono disciplinate dalla legge del 30 aprile 19979 sulle telecomunicazioni.