La presente ordinanza si applica:
alle imprese con una concessione per il trasporto di viaggiatori (art. 6 LTV);
alle imprese con una concessione d’infrastruttura e un’autorizzazione di sicurezza (art. 5 Lferr);
alle imprese con un’autorizzazione di accesso alla rete e un certificato di sicurezza (art. 8c Lferr);
alle imprese con oltre 20 veicoli per il trasporto di merci con un peso totale pari o superiore a 3,5 tonnellate;
alle compagnie aeree, agli aeroporti nazionali e ai fornitori di servizi della sicurezza aerea;
agli enti federali e cantonali responsabili in materia di trasporti.
Non si applica alle imprese che offrono esclusivamente il trasporto di viaggiatori senza funzione di collegamento (art. 5 dell’ordinanza del 4 novembre 200910 sul trasporto di viaggiatori).