Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
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Art. 21 Esecuzione 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione. 2 L’esecuzione compete ai Cantoni, in quanto la presente legge non ne incarichi le autorità federali. Sezione 9: Disposizioni finali