Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 7 Contrassegno 1 Il DDPS stabilisce i dettagli in relazione alle direttive tecniche per la realizzazione e l’apposizione dei contrassegni. 2 Esso può fornire i contrassegni ai Cantoni già in tempo di pace.