Per adempiere i compiti affidati loro secondo la presente ordinanza, l’UFAE e i settori specializzati sono autorizzati a esigere che privati e autorità forniscano loro informazioni e mettano a disposizione atti e altri documenti, in particolare libri, corrispondenza, dati elettronici e fatture.
Art. 13 – Diritto all’informazione
Art. 13
Diritto all’informazione
- Percorso della struttura
- Capitolo 2: Misure preparatorie degli organi d’esecuzione
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.11.2025
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Art. 13 Diritto all’informazione Per adempiere i compiti affidati loro secondo la presente ordinanza, l’UFAE e i settori specializzati sono autorizzati a esigere che privati e autorità forniscano loro informazioni e mettano a disposizione atti e altri documenti, in particolare libri, corrispondenza,
- SR-Nummer
- SR 531.11
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 10.05.2017
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale