La disciplina delle indennità deve attenersi ai principi seguenti:
il compito deve poter essere adempiuto appropriatamente con un minimo di oneri finanziari e amministrativi;
il volume dell’indennità dev’essere determinato in base all’interesse del beneficiario e ai vantaggi risultanti dall’adempimento del compito;
le indennità devono essere stabilite globalmente o forfettariamente se questo modo di calcolo consente di raggiungere lo scopo prefisso e di assicurare un’esecuzione parsimoniosa del compito;
deve essere per quanto possibile tenuto conto degli imperativi della politica finanziaria, in particolare subordinando la prestazione alle disponibilità creditizie e stabilendo aliquote massime;
devono essere disciplinate:
una procedura di selezione trasparente, oggettiva e imparziale se per la delega di compiti di diritto pubblico secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera b sono disponibili più beneficiari,
la forma giuridica della delega, le condizioni relative alla delega dei compiti e la protezione giuridica; se quest’ultima non è disciplinata, si applica l’articolo 35 capoverso 1,
le conseguenze dell’inadempienza totale o parziale del compito,
le conseguenze della sottrazione allo scopo e dell’alienazione di beni in favore dei quali sono state pagate indennità per un uso determinato.
Nell’emanazione di norme che prevedono indennità ai Cantoni o ai loro enti locali di diritto pubblico vanno inoltre considerati:
per il calcolo dell’indennità, il margine di azione del Cantone a livello dell’elaborazione e della decisione, nonché la possibilità di partecipazione dei beneficiari e di chi è causa del provvedimento;
il fatto che, di norma, l’indennità dev’essere accordata nell’ambito di accordi di programma e fissata globalmente o forfettariamente;
il pagamento dell’indennità al Cantone, anche se il compito è affidato a terzi.