Possono essere emanate norme che prevedono aiuti finanziari se:
la Confederazione ha interesse all’adempimento di un compito;
secondo una giudiziosa ripartizione dei compiti e degli oneri, il compito non deve essere adempiuto o promosso autonomamente dai Cantoni;
il compito non può essere debitamente adempiuto senza l’aiuto finanziario della Confederazione;
si è già fatto capo agli sforzi autonomi che si possono ragionevolmente pretendere dal beneficiario e alle altre possibilità di finanziamento, e
il compito non può essere adempiuto in un altro modo più semplice, più efficace o più razionale.