Le merci non immesse in libera pratica ma destinate a essere immagazzinate in un deposito doganale devono essere dichiarate nel regime di deposito doganale.
Nel regime di deposito doganale:
per il deposito doganale aperto si rinuncia a stabilire e garantire i tributi doganali all’importazione e ad applicare provvedimenti di politica commerciale;
per il deposito delle merci di gran consumo sono stabiliti tributi doganali all’importazione con obbligo di pagamento condizionato e si applicano provvedimenti di politica commerciale;
è garantita l’identità delle merci;
è controllata saltuariamente l’osservanza delle condizioni e degli oneri stabiliti nell’autorizzazione;
sono concretati nella decisione d’imposizione gli oneri stabiliti nell’autorizzazione;
sono applicati i disposti federali di natura non doganale.
Se il regime di deposito doganale non è concluso regolarmente, i tributi doganali all’importazione diventano esigibili; questo non vale se le merci sono state poste sotto un altro regime doganale entro il termine eventualmente fissato e la loro identità è comprovata. Per i depositi di merci di gran consumo, la domanda dev’essere presentata entro 60 giorni dalla scadenza del periodo di giacenza delle merci nel deposito.