Il depositario deve tenere un inventario di tutte le merci sensibili depositate. L’UDSC stabilisce la forma dell’inventario.
L’autorizzazione di gestire un deposito franco doganale può prevedere che l’obbligo di tenere un inventario spetti al depositante.
Il depositario è responsabile di:
assicurare che le merci non siano sottratte alla vigilanza doganale durante le loro giacenza nel deposito;
far rispettare gli obblighi risultanti dall’immagazzinamento delle merci; e
far adempire gli oneri connessi all’autorizzazione.
L’UDSC può esigere che il depositario presti una garanzia per l’osservanza degli obblighi di cui al capoverso 3.