L’UDSC può partecipare a missioni all’estero nell’ambito di provvedimenti internazionali.
Per il personale dell’UDSC la partecipazione a tali missioni è volontaria.
Nell’ambito di provvedimenti internazionali, l’UDSC può mettere a disposizione di Stati esteri e dell’agenzia dell’Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen il materiale di sorveglianza delle frontiere.47
Esso può impiegare agenti di collegamento all’estero e assegnare loro i seguenti compiti:
raccolta di informazioni strategiche, tattiche e operative di cui esso necessita per l’adempimento dei propri compiti previsti dalla legge;
scambio di informazioni tra le autorità partner nello Stato d’accoglienza e presso organizzazioni internazionali nonché tra le autorità svizzere;
promozione della cooperazione giudiziaria e di polizia.48
L’UDSC, d’intesa con l’Ufficio federale di polizia (fedpol), può delegare compiti dei propri agenti di collegamento agli agenti di collegamento di fedpol. Nel quadro dei compiti delegati dall’UDSC, gli agenti di collegamento di fedpol sono equiparati a quelli dell’UDSC per quanto riguarda l’accesso ai sistemi d’informazione e il diritto di elaborare i dati, purché ciò sia necessario per l’adempimento dei compiti.49
Il Consiglio federale è autorizzato a:
concludere trattati internazionali di cooperazione concernenti l’impiego di personale dell’UDSC in seno all’agenzia dell’Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen;
concordare con le autorità estere competenti l’impiego di agenti di collegamento dell’UDSC;
disciplinare l’estensione dei compiti previsti al capoverso 4.50