(art. 49 cpv. 2 LD)
L’identità delle merci è garantita in linea di massima mediante sigillo. Sono ammessi unicamente sigilli che l’UDSC ritiene confacenti allo scopo.
La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve indicare il genere e il numero di sigilli nella dichiarazione doganale.
L’UDSC può prescindere dal sigillo, se l’identità delle merci può essere garantita dalla relativa descrizione o da altre misure adeguate.