(art. 8 cpv. 2 lett. c LD)
Gli oggetti ereditati sono esenti da dazio, se:
sono stati posseduti e utilizzati dal de cuius durante l’ultimo domicilio nel territorio doganale estero; e
l’erede o il legatario aveva il suo domicilio nel territorio doganale al momento della morte del de cuius e dell’importazione degli oggetti ereditati.
Per oggetti ereditati s’intendono:
suppellettili domestiche senza scorte di merci;
oggetti personali;
oggetti per l’esercizio professionale e commerciale personale;
mezzi di trasporto;
animali.
Gli oggetti ereditati devono essere importati entro un anno dalla successione. Se l’erede o il legatario prova che l’importazione è impedita da un ostacolo, la franchigia doganale può essere concessa dopo l’eliminazione dell’ostacolo.
Sono inoltre esenti da dazio gli oggetti ereditati, che il de cuius ha utilizzato durante almeno sei mesi e che, in vita, dona a un erede con imputazione sulla quota ereditaria.
Per oggetti ereditati, il cui valore supera 100 000 franchi, occorre presentare alla direzione di circondario, prima dell’importazione, una domanda per la concessione della franchigia doganale.