(art. 56 cpv. 2 LD)
Non sono ammesse lavorazioni che:
comportano il rischio di contraffazione; o
possono comportare una riduzione dei tributi o l’aggiramento di disposti federali di natura non doganale.
L’UDSC può vietare la lavorazione di merci che potrebbe pregiudicare l’imposizione doganale regolare in Svizzera e all’estero.