(art. 66 cpv. 1 e 2 LD)121
L’elenco deve contenere le seguenti indicazioni:122
nomi, indirizzi e ramo d’attività dei locatari e sottolocatari di locali in depositi franchi doganali, nonché dei depositanti;
recapito in Svizzera, sempre che la sede o il domicilio di queste persone si trovi all’estero;
nome e indirizzo della persona che tiene l’inventario.
L’elenco deve essere tenuto elettronicamente.124
Su richiesta, il depositario deve presentare senza indugio l’elenco all’UDSC per via elettronica. L’UDSC definisce lo standard minimo per il formato dei file.125