Per quanto le disposizioni seguenti non contengano prescrizioni deroganti, è applicabile l’articolo 49 dell’ordinanza del 5 aprile 2006133 sulle finanze della Confederazione.
Art. 189 – Diritto determinante
Art. 189
Diritto determinante
- 133 RS 611.01
- Percorso della struttura
- Titolo 3: Riscossione dei tributi doganali Capitolo 2: Garanzia dei crediti doganali Sezione 1: Principi
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.10.2024
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Art. 189 Diritto determinante Per quanto le disposizioni seguenti non contengano prescrizioni deroganti, è applicabile l’articolo 49 dell’ordinanza del 5 aprile 2006RS 611.01 sulle finanze della Confederazione. RS 611.01 Titolo 3: Riscossione dei tributi doganali / Capitolo 2: Garanzia dei crediti d
- SR-Nummer
- SR 631.01
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 01.11.2006
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale