(art. 92 LD)
L’UDSC può impiegare all’estero i propri agenti di collegamento e assegnare loro i seguenti compiti:
la raccolta di informazioni strategiche e tattiche necessarie all’UDSC per l’adempimento dei propri compiti legali;
lo scambio di queste informazioni con le autorità partner nello Stato ospitante e con altre autorità;
la promozione della cooperazione giudiziaria e di polizia.
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