(art. 101 cpv. 1 LD)
La persona intercettata deve su richiesta:
indicare i suoi dati personali;
presentare i documenti portati con sé;
mostrare le cose che essa porta con sé.
La persona intercettata può essere portata a un ufficio doganale o a un altro servizio adeguato, se:
la sua identità non può essere accertata con sicurezza sul posto; o
esistono dubbi circa l’esattezza delle sue indicazioni, l’autenticità dei suoi documenti di legittimazione o la proprietà legittima di veicoli o altre cose.