(art. 41 LD)
Occorre conservare:
i dati trasmessi all’UDSC per via elettronica: durante almeno tre mesi dall’avvenuta trasmissione;
i dati e documenti in relazione a merci del traffico turistico: durante almeno un anno;
i documenti giustificativi relativi alle prove dell’origine: durante almeno tre anni;
i dati e documenti negli altri casi, segnatamente la contabilità delle merci e i documenti di fabbricazione concernenti il traffico di perfezionamento e le merci con agevolazioni doganali in funzione dello scopo d’impiego: durante almeno cinque anni.