(art. 43 cpv. 1 lett. a LD; art. 119 cpv. 2 OD)
Durante il pascolo transfrontaliero il detentore degli animali deve tenere un registro del bestiame. Tutte le variazioni del numero degli animali, segnatamente le nascite, i decessi o le vendite, vanno iscritte indicandone la data.
Al momento del ritorno degli animali nel paese di provenienza il detentore deve presentare il registro all’ufficio doganale.